ConvenzioneTitolo III

Art. 38

Cooperazione tra autorità nazionali

In vigore dal 15 ago 2009
Cooperazione tra autorità nazionali Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare, conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra, da una parte, le proprie pubbliche autorità ed i propri pubblici ufficiali e, dall'altra, le proprie autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti relativi ad illeciti penali. Tale cooperazione può consistere: a) Per i primi nell'informare, di propria iniziativa, i secondi quando sussistono ragionevoli motivi per ritenere che uno dei reati stabiliti conformemente agli della presente Convenzione sia stato commesso; b) Per i primi nel fornire ai secondi, dietro richiesta, tutte le informazioni necessarie.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-38

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