Convenzione›Titolo III
Art. 35
Riparazione del danno
In vigore dal 15 ago 2009
Riparazione del danno
Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente ai principi del proprio diritto interno, al fine di dare alle entità o persone che hanno subito un danno in conseguenza ad un atto di corruzione il diritto di avviare un procedimento legale nei confronti dei responsabili di detto danno al fine di ottenere una riparazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-35