Convenzione›Titolo III
Art. 34
Conseguenze degli atti di corruzione
In vigore dal 15 ago 2009
Conseguenze degli atti di corruzione
Tenuto debito conto dei diritti di terzi acquisiti in buona fede, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure volte a combattere le conseguenze della corruzione. In tale prospettiva, gli Stati Parte possono considerare la corruzione come un fattore pertinente in un procedimento giudiziario per decidere l'annullamento o la rescissione di un contratto, il ritiro di una concessione o di ogni altro atto giuridico analogo o per prendere ogni misura correttiva.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-34