Convenzione›Titolo III
Art. 29
Prescrizione
In vigore dal 15 ago 2009
Prescrizione
Se del caso, ciascuno Stato Parte fissa, nell'ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti possono essere avviati per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e fissa un termine più lungo o sospende la prescrizione quando il presunto autore del reato si è sottratto alla giustizia.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-29