Convenzione›Titolo III
Art. 29
29 / 71Prescrizione
In vigore dal 15 ago 2009
Prescrizione
Se del caso, ciascuno Stato Parte fissa, nell'ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti possono essere avviati per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e fissa un termine più lungo o sospende la prescrizione quando il presunto autore del reato si è sottratto alla giustizia.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-29