ConvenzioneTitolo III

Art. 26

Responsabilità delle persone giuridiche

In vigore dal 15 ago 2009
Responsabilità delle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa. 3. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 4. Ciascuno Stato Parte assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili conformemente al presente articolo siano oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-26

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