Convenzione›Titolo V
Art. 53
Misuro per il recupero diretto di beni
In vigore dal 15 ago 2009
Misuro per il recupero diretto di beni
Ciascuno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno:
a) adotterà le misure necessarie per consentire ad un altro Stato Parte di avviare un'azione civile dinanzi ai propri tribunali, volta a stabilire la titolarità o la proprietà di beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione;
b) adotterà le misure necessarie per consentire ai propri tribunali di ordinare agli autori di reati previsti dalla presente Convenzione di pagare un indennizzo o corrispondere un risarcimento danni ad un altro Stato Parte che abbia subito un pregiudizio da tali
reati; e
c) adotterà le misure necessarie per consentire ai propri tribunali o alle autorità competenti, qualora essi debbano adottare decisioni in merito alla confisca, di riconoscere il legittimo diritto di proprietà di un altro Stato Parte sui beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione.
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