ConvenzioneTitolo V

Art. 55

Cooperazione internazionale ai fini della confisca

In vigore dal 15 ago 2009
Cooperazione internazionale ai fini della confisca 1. Uno Stato Parte che abbia ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte, avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, di confisca di proventi di reato, beni, attrezzature ovvero altri strumenti previsti dall', punto 1, della presente Convenzione, che si trovano nel suo territorio, dovrà, nella maggior misura possibile consentita dal proprio diritto interno: a) trasmettere la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere l'emissione di un'ordinanza di confisca e, qualora essa sia emessa, di dare esecuzione alla medesima; ovvero b) trasmettere alle proprie autorità competenti, affinché ne diano esecuzione nella misura richiesta, un'ordinanza di confisca emessa da un tribunale nel territorio dello Stato Parte richiedente, in conformità con gli , punto 1, e 54, punto 1 (a); della presente Convenzione, nella misura in cui essa sia relativa a proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all', punto 1, che si trovino nel territorio dello Stato Parte richiesto. 2. Facendo seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può adottare misure volte ad identificare, rintracciare, congelare e sequestrare proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all', punto 1, della presente Convenzione, ai fini di un'eventuale confisca che dovrà essere ordinata o dallo Stato Parte richiedente, ovvero, conformemente ad una richiesta di cui il punto l del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto. 3. Le disposizioni contenute nell' della presente Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo. In aggiunta alle informazioni specificate nell', punto 15, le richieste presentate in conformità del presente articolo dovranno contenere: a) in caso di richiesta relativa al punto 1 (a) del presente articolo, una descrizione del bene da sottoporre a confisca, così come, nella misura del possibile, l'ubicazione e, laddove pertinente, l'indicazione del valore estimativo del bene ed una esposizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente, sufficienti a consentire allo Stato Parte richiesto di richiedere l'ordinanza in conformità con il proprio diritto interno; b) nel caso di una richiesta riferita al punto 1 (b) del presente articolo, una copia legalmente accettabile di ordinanza di confisca, su cui si basa la richiesta, emessa dallo Stato Parte richiedente, un'esposizione dei fatti ed informazioni circa la misura in cui è richiesta l'esecuzione dell'ordinanza, una dichiarazione in cui siano specificate le misure adottate dallo Stato Parte richiedente per dare adeguata notifica a terze parti in buona fede e garantire una procedura regolare, nonché una dichiarazione secondo cui l'ordinanza di confisca è definitiva; c) nel caso di una richiesta riferita al punto 2 del presente articolo, un'esposizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure 'richieste e, laddove disponibile, una copia legalmente accettabile di un'ordinanza su cui si basa la richiesta. 4. Le decisioni o le misure previste ai punti l e 2 del presente articolo saranno adottate dallo Stato Parte richiesto in conformità con il proprio diritto interno ed in assoggettamento alle norme procedurali ovvero in conformità di accordi o intese bilaterali o multilaterali ai quali può essere vincolato rispetto allo Stato Parte richiedente. 5. Ciascuno Stato Parte fornirà al Segretario Generale delle Nazioni Unite una copia delle proprie leggi e regolamenti che danno applicazione al presente articolo e di qualsiasi successiva modifica di tali leggi e regolamenti o una descrizione della stessa. 6. Se uno Stato Parte decide di subordinare l'adozione delle misure previste nei punti l e 2 del presente articolo, all'esistenza di un trattato pertinente, tale Stato Parte dovrà considerare la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente. 7. La cooperazione ai sensi del presente articolo potrà altresì essere rifiutata o le misure cautelati revocate se lo Stato Parte richiesto non riceve tempestivamente prove sufficienti ovvero se il bene è di valore minimo. 8. Prima di revocare qualsiasi misura cautelare adottata in conformità con il presente articolo, lo Stato Parte richiesto dovrà, se possibile, dare allo Stato Parte richiedente la possibilità di presentare i propri argomenti in favore del mantenimento della misura. 9. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate come pregiudizievoli dei diritti delle terze parti in buona fede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-55

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo