ConvenzioneTitolo V

Art. 57

Restituzione e disposizione dai beni

In vigore dal 15 ago 2009
Restituzione e disposizione dai beni 1. Ciascuno Stato Parte disporrà dei beni confiscati in conformità con gli o 55 della presente Convenzione, ivi inclusa la restituzione ai legittimi proprietari precedenti, in conformità con il punto 3 del presente articolo, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e del proprio diritto interno. 2. Ciascuno Stato Parte adotterà, in conformità con i principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure legislative o di altra natura necessarie a consentire alle proprie autorità competenti di procedere alla restituzione dei beni oggetto di confisca, nel dar seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato Parte, conformemente alla presente Convenzione, tenendo conto dei diritti delle terze parti in buona fede. 3. In. conformità con gli della presente Convenzione e con i punti 1 e 2 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto dovrà: a) in caso di sottrazione di fondi pubblici ovvero di riciclaggio di fondi pubblici sottratti, come previsto dagli della presente Convenzione, laddove la confisca sia stata eseguita in conformità con l' e sulla base di una sentenza definitiva nello Stato Parte richiedente, requisito al quale lo Stato Parte richiesto potrà rinunciare, restituire il bene oggetto di confisca allo Stato Parte richiedente; b) nel caso di proventi relativi a qualsiasi altro reato compreso nella presente Convenzione, laddove la confisca sia stata eseguita in conformità con l' della presente Convenzione e sulla base di una sentenza definitiva nello Stato Parte richiedente, requisito al quale lo Stato Parte richiesto potrà rinunciare, restituire il bene oggetto di confisca allo Stato Parte richiedente, qualora lo Stato Parte richiedente fornisca allo Stato Parte richiesto prove ragionevoli del proprio diritto di proprietà anteriore sui beni confiscati ovvero lo Stato Parte richiesto riconosca i darmi procurati allo Stato Parte richiedente come base per la restituzione del bene oggetto di confisca; c) in tutti gli altri casi, dare considerazione prioritaria alla restituzione di beni confiscati allo Stato Parte richiedente, mediante restituzione di tali beni ai legittimi proprietari precedenti o indennizzo in favore delle vittime del reato. 4. Laddove opportuno, a meno che gli Stati Parte non decidano diversamente, lo Stato Parte richiesto può dedurre le spese ragionevoli sostenute per le indagini, l'azione penale o i procedimenti giudiziari che abbiano reso possibile la restituzione o la disposizione dei beni oggetti a confisca ai sensi del presente articolo. 5. Laddove opportuno, gli Stati Parte potranno altresì prevedere in particolare di concludere, sulla base del singolo caso, accordi o intese mutualmente accettabili, finalizzati alla disposizione definitiva dei beni soggetti a confisca.
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