Convenzione›Titolo VII
Art. 64
Segreteria
In vigore dal 15 ago 2009
Segreteria
1. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segreteria alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione.
2. La segreteria:
a) assiste la Conferenza degli Stati Parte nello svolgimento delle attività enunciate all', punti 5 e 6, della presente Convenzione e organizza e fornisce i necessari servizi per le sezioni della Conferenza degli Stati Parte;
h) su richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire le informazioni alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto previsto dall', punti 5 e 6, della presente Convenzione; e c) assicura il necessario coordinamento con le segreterie delle
organizzazioni internazionali e regionali competenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-64