Convenzione›Titolo VIII
Art. 65
Attuazione della Convenzione
In vigore dal 15 ago 2009
Attuazione della Convenzione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in conformità con i principi fondamentali del suo ditino interno, per assicurare l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più strette o severi di quelle previste dalla presente Convenzione al fine di prevenire e combattere la corruzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-65