Convenzione›Titolo VIII
Art. 65
65 / 71Attuazione della Convenzione
In vigore dal 15 ago 2009
Attuazione della Convenzione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in conformità con i principi fondamentali del suo ditino interno, per assicurare l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più strette o severi di quelle previste dalla presente Convenzione al fine di prevenire e combattere la corruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-65