Art. 65 · Attuazione della Convenzione
ConvenzioneTitolo VIII

Art. 65

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Attuazione della Convenzione

In vigore dal 15 ago 2009
Attuazione della Convenzione 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in conformità con i principi fondamentali del suo ditino interno, per assicurare l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più strette o severi di quelle previste dalla presente Convenzione al fine di prevenire e combattere la corruzione.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-65