Art. 64 · Segreteria
ConvenzioneTitolo VII

Art. 64

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Segreteria

In vigore dal 15 ago 2009
Segreteria 1. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segreteria alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione. 2. La segreteria: a) assiste la Conferenza degli Stati Parte nello svolgimento delle attività enunciate all', punti 5 e 6, della presente Convenzione e organizza e fornisce i necessari servizi per le sezioni della Conferenza degli Stati Parte; h) su richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire le informazioni alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto previsto dall', punti 5 e 6, della presente Convenzione; e c) assicura il necessario coordinamento con le segreterie delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
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