Accordo›Parte IV
Art. 8
In vigore dal 14 ago 2009
1. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento di tali procedure costituzionali da parte dell'ultimo Stato membro.
2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-8