Accordo›Parte IV
Art. 7
In vigore dal 14 ago 2009
Le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini degli Stati interessati che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-7