Accordo›Parte IV
Art. 3
In vigore dal 14 ago 2009
Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-3