Accordo›Parte IV
Art. 5
In vigore dal 14 ago 2009
In caso di richieste di indennizzo, diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli ,
- per un danno ai beni di proprietà di uno Stato membro o da esso utilizzati o gestiti in relazione alla preparazione o all'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o
- nel caso in cui un membro del personale di uno Stato membro abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali,
la responsabilità di un altro Stato membro è stabilita e l'importo dei danni è convenuto mediante trattative tra gli Stati membri interessati, semprechè gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.
Uno Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a 10000 EUR. Tale importo può essere modificato con decisione unanime degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-5