AccordoParte IV

Art. 5

In vigore dal 14 ago 2009
In caso di richieste di indennizzo, diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli , - per un danno ai beni di proprietà di uno Stato membro o da esso utilizzati o gestiti in relazione alla preparazione o all'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o - nel caso in cui un membro del personale di uno Stato membro abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, la responsabilità di un altro Stato membro è stabilita e l'importo dei danni è convenuto mediante trattative tra gli Stati membri interessati, semprechè gli Stati membri interessati non convengano altrimenti. Uno Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a 10000 EUR. Tale importo può essere modificato con decisione unanime degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonche' dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprieta' o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. — Testo vigente | Portale Normativo