AccordoParte III

Art. 17

In vigore dal 14 ago 2009
1. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'origine sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze. 2. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per quanto riguarda i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante punibili in base alla legge di detto Stato. 3. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari nonché sul personale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d'origine, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato ospitante. 4. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per i reati punibili in base alla legge dello Stato ospitante, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato d'origine. 5. Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono considerati reati contro la sicurezza di uno Stato: a) il tradimento, b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti ufficiali di detto Stato o a segreti relativi alla difesa nazionale dello stesso. 6. Nei casi di concorso di giurisdizione, si applicano le seguenti norme: a) le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per quanto si riferisce: i) ai reati rivolti unicamente contro la proprietà o la sicurezza di detto Stato o ai reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di un militare o di un membro del personale civile di detto Stato o di persona a carico; ii) ai reati derivanti da qualsiasi atto o omissione compiuti in servizio; b) nel caso di qualsiasi altro reato le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione; c) qualora lo Stato che ha diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, lo notifica appena possibile alle autorità dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione esaminano favorevolmente le richieste di rinuncia a tale diritto, presentate dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui queste ultime annettano particolare importanza a tale rinuncia. 7. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità dello Stato d'origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che esse siano membri delle forze armate dello Stato d'origine.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-17

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