AccordoParte IV

Art. 4

In vigore dal 14 ago 2009
1. Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, se il danno: - è stato causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati, oppure - è stato causato da un veicolo, natante o aereo di proprietà dell'altro Stato membro ovvero utilizzato o gestito dal personale di quest'ultimo e a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni. 2. Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purchè il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro o siano utilizzati o gestiti dal suo personale in relazione ai compiti citati.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-4

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