AccordoParte IV

Art. 6

In vigore dal 14 ago 2009
Le disposizioni degli non autorizzano uno Stato membro a rifiutarsi di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti del presente accordo un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte ad uno o più Stati membri nell'ambito di un accordo di locazione, leasing, noleggio o di altro tipo.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-6

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