AccordoParte III

Art. 11

In vigore dal 14 ago 2009
Con riserva dell'applicazione degli accordi e delle intese vigenti o che possono essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e degli Stati d'origine dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le autorità dello Stato ospitante sono le uniche responsabili dell'adozione delle misure opportune affinché siano messi a disposizione delle unità, delle formazioni e degli altri soggetti gli immobili e i terreni, nonché relativi servizi e strutture di cui possono avere bisogno. Tali accordi e intese sono per quanto possibile conformi ai regolamenti relativi all'alloggio e all'accantonamento di unità, formazioni o altri soggetti analoghi dello Stato ospitante. In mancanza di un accordo specifico che preveda altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'uso di immobili, terreni, servizi o strutture sono disciplinati dalle leggi dello Stato ospitante.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-11

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