Accordo›Parte III
Art. 14
In vigore dal 14 ago 2009
I quartieri generali e le forze beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di poste e telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie accordate alle forze dello Stato ospitante, conformemente alle norme e ai regolamenti di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-14