Accordo›Parte III
Art. 12
In vigore dal 14 ago 2009
1. Le unità, formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtù di un accordo con lo Stato ospitante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unità, formazioni o soggetti può prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni.
2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 può essere impiegata solo previo accordo con le autorità dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unità, formazioni o soggetti.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-12