AccordoParte III

Art. 16

In vigore dal 14 ago 2009
Al fine di evitare la doppia imposizione, per l'applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri e fatto salvo il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano cittadini di detto Stato o che vi risiedano abitualmente: 1. quando nello Stato ospitante l'applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un militare o un membro del personale civile è presente nel territorio di detto Stato unicamente in ragione della sua qualità di militare o di membro del personale civile, non sono considerati, ai fini dell'applicazione di tale imposizione, periodi di residenza nè periodi che comportano un cambiamento di residenza o di domicilio; 2. i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni e gli emolumenti loro corrisposti in tale qualità dallo Stato di origine e su qualsiasi proprietà mobile materiale nello Stato ospitante connessa soltanto alla loro presenza temporanea in tale Stato; 3. il presente articolo non osta in alcun modo all'imposizione a carico dei militari o dei membri del personale civile in relazione ad un'attività lucrativa, diversa dal loro impiego nella suddetta qualità, svolta eventualmente nello Stato ospitante nè, salvo per quanto riguarda le retribuzioni, gli emolumenti e le proprietà mobili materiali di cui al punto 2, all'imposizione cui il militare o il membro del personale civile in questione è assoggettato in virtù della legge dello Stato ospitante, anche se è considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato; 4. il presente articolo non si applica ai dazi. Per "dazi" si intendono i dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni, a seconda dei casi, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.
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