Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 14 ago 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-rd-2

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