Accordo›Parte IV
Art. 19
In vigore dal 14 ago 2009
1. Il presente accordo è sottoposto all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo.
3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure costituzionali di cui al paragrafo 2 da parte dell'ultimo Stato membro.
4. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 2.
5. a) Il presente accordo si applica soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.
b) Qualsiasi Stato membro può notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che il presente accordo si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali è responsabile.
6. a) Le disposizioni delle parti I e III del presente accordo si applicano soltanto ai quartieri generali, alle forze e al relativo personale che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nella misura in cui lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale non è disciplinato da un altro accordo.
b) Qualora lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale sia disciplinato da un altro accordo e questi quartieri generali, forze e relativo personale stiano agendo nell'ambito sopracitato, possono essere stabilite modalità specifiche tra l'UE e gli Stati o le organizzazioni interessate al fine di convenire quale accordo sia applicabile per l'operazione o l'esercitazione in questione.
c) Qualora non sia stato possibile stabilire siffatte modalità specifiche l'altro accordo resta d'applicazione per l'operazione o l'esercitazione in questione.
7. Qualora Stati terzi partecipino ad attività cui si applica il presente accordo, gli accordi o le modalità che disciplinano tale partecipazione possono includere una disposizione in base alla quale il presente accordo è altresì applicabile a detti Stati terzi nel contesto di tali attività.
8. Le disposizioni del presente accordo possono essere modificate con l'accordo unanime scritto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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