Art. 3
Procedure relative all'esercizio della giurisdizione
In vigore dal 14 ago 2009
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorità competenti e definite le procedure e le modalità per l'attuazione degli , paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-rd-3