Accordo›Parte III
Art. 18
In vigore dal 14 ago 2009
1. Ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà utilizzati nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, se il danno:
a) è causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati;
b) è causato da un veicolo, natante o aereo dell'altro Stato membro utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.
Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare formulate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purchè il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro e siano utilizzati dalle sue forze in relazione ai compiti citati.
2. a) Per i danni causati o derivanti, nel modo previsto al paragrafo 1, ad altri beni di proprietà di uno Stato membro situati nel suo territorio, la responsabilità di un qualsiasi altro Stato membro e l'importo del danno sono stabiliti mediante trattative tra gli Stati membri in questione, sempre che gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.
b) Tuttavia, ogni Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno
inferiore a una somma da determinarsi mediante decisione unanime del Consiglio.
Qualsiasi altro Stato membro i cui beni siano stati danneggiati nello stesso evento rinuncia anch'esso alla propria richiesta di indennizzo sino a concorrenza dell'importo di cui sopra.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'espressione "di proprietà di uno Stato membro" nel caso di natanti comprende ogni natante noleggiato a scafo nudo a tale Stato membro o da esso requisito con un contratto di locazione a scafo nudo o sequestrato, salvo nei limiti in cui il rischio di perdita e la responsabilità sono sopportati da un ente diverso dallo Stato membro in questione.
4. Ciascuno Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali.
5. Le richieste di indennizzo (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 e 7) originate da atti o da omissioni compiuti da un militare o da un membro del personale civile nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali o derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o fatto per cui una forza sia responsabile legalmente e che provochino nel territorio dello Stato ospitante danni a terzi che non siano uno degli Stati membri, sono regolate dallo Stato ospitante secondo le seguenti disposizioni:
a) le richieste di indennizzo sono depositate e istruite e risolte o decise conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante applicabili alle richieste di un indennizzo che traggono origine dalle attività delle proprie forze armate;
b) lo Stato ospitante può decidere su qualsiasi richiesta del genere; esso procede al pagamento degli importi concordati o fissati mediante decisione nella sua valuta;
c) tale pagamento, sia esso fatto in seguito a liquidazione concordata che in seguito a una decisione della giurisdizione competente dello Stato ospitante, ovvero la decisione definitiva della stessa giurisdizione di non luogo a pagamento, vincola definitivamente gli Stati membri in questione;
d) ogni indennizzo pagato dallo Stato ospitante è portato a conoscenza degli Stati d'origine interessati che ricevono contemporaneamente un rapporto circostanziato e una proposta di ripartizione stabilita in conformità della lettera e), punti i), ii) e iii). In mancanza di risposta entro due mesi la proposta di ripartizione è considerata accettata;
e) l'onere degli indennizzi versati in conformità delle lettere a), b), c) e d) e del paragrafo 2 è ripartito tra gli Stati membri come segue:
i) quando un solo Stato d'origine sia responsabile, l'importo dell'indennizzo è ripartito in ragione del 25% a carico dello Stato ospitante e del 75% a carico dello Stato d'origine;
ii) quando la responsabilità incombe a più Stati, l'importo dell'indennizzo è ripartito tra gli Stati in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati responsabili, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati di origine;
iii) se il danno è causato dai servizi degli Stati membri senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a uno o più di detti servizi, l'importo dell'indennizzo è ripartito in parti uguali tra gli Stati membri interessati; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati i cui servizi hanno causato il danno, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati d'origine interessati;
iv) ogni semestre è inviato agli Stati d'origine interessati, unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato ospitante nel corso del semestre precedente per i fatti per i quali la ripartizione in percentuale è stata accettata.
Detto rimborso è effettuato entro il più breve termine possibile nella valuta dello Stato ospitante;
f) nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e e) comportasse per uno Stato membro un onere troppo gravoso, esso può chiedere agli altri Stati membri interessati di procedere ad un regolamento della questione mediante trattative su una base di natura diversa;
g) un militare o un membro del personale civile non è sottoposto ad alcun procedimento esecutivo quando una sentenza sia stata pronunciata contro di lui nello Stato ospitante se si tratta di controversia nata da un atto compiuto nell'esecuzione delle sue finzioni ufficiali;
h) fatta salva l'applicabilità della lettera e) alle richieste di indennizzo contemplate dal paragrafo 2, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel caso di navigazione, dell'impiego di un natante, del carico e scarico o del trasporto di in carico, tranne per i casi di morte o danni alle persone a cui non sia applicabile il paragrafo 4.
6. Le richieste di indennizzo contro militari o personale civile, fondate su atti dannosi o omissioni nello Stato ospitante che non sono stati compiuti nell'esecuzione di funzioni ufficiali, sono trattate nel modo seguente:
a) le autorità dello Stato ospitante esaminano la richiesta di indennizzo e fissano l'importo dell'indennizzo dovuto al richiedente in modo giusto ed equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, compreso il comportamento della persona danneggiata, e redigono una relazione in merito;
b) la relazione è trasmessa alle autorità dello Stato di origine che decidono senza indugio se dar corso ad un indennizzo ex gratia e, in caso affermativo, ne fissano l'importo;
c) se viene offerto un indennizzo ex gratia ed esso è accettato dal richiedente a piena soddisfazione delle sue pretese, le autorità dello Stato d'origine effettuano esse stesse il pagamento e informano le autorità dello Stato ospitante della loro decisione e della somma pagata;
d) le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano il diritto dello Stato ospitante ad avviare un'azione legale contro un militare o un membro del personale civile, finché e a condizione che non sia avvenuto il pagamento a piena soddisfazione della richiesta di indennizzo.
7. Le richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo dei servizi di uno Stato d'origine sono trattate conformemente al paragrafo 6, tranne il caso in cui l'unità, la formazione o il soggetto in causa ne sia legalmente responsabile.
8. Qualora sorga una controversia relativa alla circostanza se Fatto dannoso o l'omissione da parte di un militare o di un membro del personale civile sia stato compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali oppure se l'uso di un veicolo appartenente ai servizi di uno Stato d'origine non sia stato autorizzato, la questione è risolta mediante trattative tra gli Stati membri interessati.
9. Salvo quanto previsto al paragrafo 5, lettera g), lo Stato d'origine non può invocare l'immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante a favore dei militari e del personale civile per quanto riguarda la competenza civile dei tribunali dello Stato ospitante.
10. Le autorità dello Stato di origine e dello Stato ospitante collaborano nell'assunzione dei mezzi di prova necessari per un esame equo e per una decisione in merito alle richieste di indennizzo che interessano gli Stati membri.
11. Le controversie connesse con la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini dello Stato ospitante che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.
Storico versioni
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