Accordo›Parte III
Art. 13
In vigore dal 14 ago 2009
1. I militari possono detenere e portare le armi di servizio, purchè ne siano autorizzati in base agli ordini loro impartiti e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.
2. Il personale civile può detenere e portare armi di servizio, purchè ne sia autorizzato in base alla legislazione in vigore nello Stato di origine e previo accordo delle autorità dello Stato ospitante.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;114#art-a-13