Art. 7

LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Attività della banca dati nazionale del DNA) 1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività: a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all', commi 1 e 2; b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali; c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
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LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 (Art. 7 Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.) — Testo vigente | Portale Normativo