Art. 7
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Attività della banca dati nazionale del DNA)
1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all', commi 1 e 2;
b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
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