Art. 9

LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA) 1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici: a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva. 2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati: a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale; b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale; c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice penale; d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale; e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; f) reati previsti dal codice civile; g) reati in materia tributaria; h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice. 4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. 5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale. 6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all', comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA. Note all': - Il libro secondo del codice penale reca: «Dei delitti in particolare». - Il titolo III del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia». - Il capo I del titolo III del libro II del codice civile reca: «Dei delitti contro l'attività giudiziaria». - Il testo degli articoli 368; 371-bis; 371-ter, 372, 374, 375, 378 e 379 del codice penale, è il seguente: «Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.». «Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza dl non luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.». «Art. 371-ter (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni. Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.». «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.». «Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta; o istanza, e questa non è stata presentata.». «Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.». «Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.». «Art. 379 (Favoreggiamento reale). - Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.». - Il capo II del libro II, titolo III del codice penale reca: «Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie». - Il testo dell'art. 390 del codice penale è il seguente: «Art. 390 (Procurata inosservanza di pena). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386.». - Il titolo VII del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro la fede pubblica». - Il capo I, del titolo VII, del libro II del codice penale reca: «Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo». - Il testo dell'art. 453 del codice penale è il seguente: «Art. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate). - È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.». - Il capo II, del libro II, titolo VII del codice penale reca: «Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento». - Il titolo VIII del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio». - Il capo I, del titolo VIII, del libro II del codice penale reca: «Di delitti contro l'economia pubblica». - Il testo dell'art. 499 del codice penale è il seguente: «Art. 499 (Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione). - Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.». - Il capo II, del libro II, titolo VIII, del codice penale, reca: «Dei delitti contro l'industria e il commercio.». - Il testo dell'art. 513-bis del codice penale è il seguente: «Art. 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza). - Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.». - Il titolo XI, libro II, del codice penale, reca: «Dei delitti contro la famiglia». - Il capo I del titolo XI del codice penale, reca: «Dei delitti contro il matrimonio». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. - Il regio decreto 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazine finanziaria, ai sensi degli della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
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