Art. 14
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Sanzioni)
1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
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