Capo II
Art. 19
Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati
In vigore dal 14 lug 2009
(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati
nazionale del DNA e del laboratorio centrale
per la medesima banca dati)
1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonché in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-19