Art. 21
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)
1. Ai fini dell'applicazione dell' del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorità nazionali propongono alle competenti autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato , paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.
2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all', paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo , paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-21