Capo III

Art. 22

Status e poteri dei componenti di operazioni comuni

In vigore dal 14 lug 2009
1. Ai fini dell'attuazione dell' del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell' della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all' del Trattato è autorizzato ai sensi dell' della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.
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