Art. 22
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)
1. Ai fini dell'attuazione dell' del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell' della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all' del Trattato è autorizzato ai sensi dell' della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.
Nota all':
- Il testo dell' della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49, è il seguente:
«. - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle Forze di polizia o ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.
2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purchè sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.».
Storico versioni
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