Capo III
Art. 23
Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale.
In vigore dal 14 lug 2009
1. Ai fini dell'attuazione dell' del Trattato:
a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;
b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all' della presente legge.
2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell', paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all' della legge 30 settembre 1993, n. 388.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-23