Art. 5
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Istituzione della banca dati nazionale del DNA
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
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