Capo II
Art. 6
Definizioni
In vigore dal 14 lug 2009
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "DNA": acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
b) "profilo del DNA": sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
c) "campione biologico": quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
d) "reperto biologico": materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
e) "trattamento": qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
f) "accesso": consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
g) "dati identificativi": dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
h) "tipizzazione": complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-6