Art. 4
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Risarcimento del danno)
1. Fermo restando quanto previsto dall' del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-4