Capo I

Art. 4

Risarcimento del danno

In vigore dal 14 lug 2009
1. Fermo restando quanto previsto dall' del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo