Art. 30

LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia) 1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all' della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44 del Trattato medesimo. Nota all': - Il testo dell' della legge 30 settembre 1993, è il seguente: «. - 1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. 2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari. 3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente. 4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione. 5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione. 6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione. 7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.».
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LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 (Art. 30 Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.) — Testo vigente | Portale Normativo