Art. 29
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.
Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1.
All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice".
Storico versioni
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