Capo V
Art. 32
Copertura finanziaria
In vigore dal 14 lug 2009
1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all', comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008 ed euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008 ed euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall', comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall', comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell', secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, `con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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