Art. 3

LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato) 1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.
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