Art. 3
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)
1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-3