Capo I

Art. 3

Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato

In vigore dal 14 lug 2009
1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.
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urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-3

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