Art. 2

LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo