Capo I

Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 14 lug 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
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