Art. 2
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
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