Art. 8
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
In vigore dal 14 lug 2009
(Attività del laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA)
1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all', commi 1 e 2;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
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