Art. 13

LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici) 1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perchè il fatto non sussiste, perchè l'imputato non lo ha commesso, perchè il fatto non costituisce reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell' e la distruzione dei relativi campioni biologici. 2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonchè del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell', comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici. 3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall', si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico. 4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.
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LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 (Art. 13 Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.) — Testo vigente | Portale Normativo