Art. 13 · Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici
Capo II

Art. 13

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Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici

In vigore dal 14 lug 2009
1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell' e la distruzione dei relativi campioni biologici. 2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell', comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici. 3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall', si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico. 4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.
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