Capo IV

Art. 28

Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale

In vigore dal 14 lug 2009
1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis".
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