Art. 14 · LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

Art. 14

14 / 33

LEGGE 30 giugno 2009, n. 85

In vigore dal 14 lug 2009
(Sanzioni) 1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85#art-14